I fabbricati rurali sono gli immobili utilizzati quale abitazione o strumentali allo svolgimento dell‘attività agricola di cui all‘art. 2135 C.C. (ad esempio stalle, tettoie ecc.).

Per effetto degli obblighi di cui alla Legge 26 febbario 1994 n. 133, devono essere censiti al Catasto Urbano. In particolare, gli immobili striìumentali debbono essere censiti nella Categoria D/10. Il Decreto del Ministro dell‘Economia e delle Finanze 26/07/2012, stabilisce modalità di annotazione del carattere di ruralità negli archivi dell‘Agenzia delle Entrate già Agenzia del Territorio.

Il Consorzio di bonifica, disciplina il trattamento a fini contributivi di detti immobili al Cap. 5.5.1 della Relazione Tecnica del Piano di Classifica per il Riparto degli Oneri Consorziali.

Il proprietario, al fine di comunicare al consorzio la ruralità di fabbricati, deve trasmettere copia della autocertificazione già presentata all‘Ufficio Provinciale dell‘Agenzia delle Entrate – Territorio ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE ALL‘UFFICIO DELL‘AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Per gli immobili che perdendo il requisito di ruralità, necessitano di apposita richiesta all‘Ufficio Provinciale dell‘Agenzia delle Entrate – Territorio ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze 26/07/2012, dovrà essere trasmessa copia della autocertificazione ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI.

Ai fini della trasmissione della documentazione, potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica all‘indirizzo: catasto@acquerisorgive.it