Normativa di riferimento

La funzione della bonifica è riconosciuta dal nostro ordinamento al più alto livello, con la disposizione contenuta nell‘ art. 44 della Costituzione.

L‘esame della normativa che specificatamente disciplina la materia della bonifica deve necessariamente prevedere il ‘‘Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi‘‘ approvato con il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, il cui titolo VI, Capo I, tuttora disciplina l‘attività che i Consorzi svolgono in materia di polizia idraulica.
La materia trova una sua fondamentale regolamentazione nella normativa di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 recante ‘‘Nuove norme per la bonifica integrale‘‘ a cui è pacificamente riconosciuto il valore di legge quadro, integrata dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183. Gli artt. 857 – 865 del Codice Civile di fatto riproducono i principi fondamentali di tale normativa.
Successivamente per effetto delle disposizioni contenute nell‘ art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la materia riguardante i Consorzi di bonifica è stata attribuita alle Regioni. Il valore di legge quadro del  R.D. 13 febbraio 1933 n. 215  è confermato dalla normativa emanata dalla Regione Veneto.

La Regione Veneto, con propria Legge Quadro di riordino della bonifica n. 12 dell‘8 maggio 2009, recante NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO, nel ridefinire i comprensori di bonifica e la costituzione mediante soppressione ed accorpamento dei preesistenti 20 Consorzi di bonifica,  riflette l‘impostazione ed i principi propri della disciplina statale, rafforzandone  i compiti precedentemente  attribuiti in materia ambientale.

Perché si paga

Per l‘adempimento dei propri fini istituzionali, volti soprattutto alla difesa idraulica del territorio ed alla adduzione di acqua a scopi irrigui, il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica.
L‘imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell‘Ente. Il potere impositivo, assegnato dalla legge ai Consorzi, ha per oggetto tutti gli immobili che traggono beneficio dalla bonifica e non può estendersi a beni mobili o a beni immobili siti al di fuori del comprensorio del Consorzio o che non traggono alcun beneficio dalla bonifica.

La legge stabilisce, inoltre, che la ripartizione della spesa tra i proprietari degli immobili debba effettuarsi in ragione del beneficio che gli stessi immobili ricavano dalle opere e dall‘attività di bonifica sulla base dei criteri fissati nel Piano di classifica.

Il piano di classifica del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è uno strumento che, mediante l‘utilizzo di opportuni parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica.

I parametri tecnici ed economici consentono di valutare sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia la diversa entità del valore di ciascun immobile che, a parità di rischio idraulico, viene tutelato dall‘attività di bonifica.
Il Piano garantisce, grazie ad una approfondita ricerca, una puntuale individuazione dei benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo.

Obbligatorietà del tributo di bonifica

Le norme di legge sopra richiamate obbligano i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dall’attività del Consorzio, a contribuire alle spese di manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere di bonifica in ragione dei benefici conseguiti, che risultano stabiliti dal piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile predisposto dal Consorzio e regolarmente approvato dalla Giunta della Regione Veneto con D.G.R. nr.15 del 18/01/2002. Le norme fondamentali sono contenute negli articoli 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215  , nell’art. 860 del codice civile nonché nell’art. 38 della Legge Regionale Veneto n. 12/2009.

Frazionabilità del tributo di bonifica

La natura del tributo di bonifica lo configura come Annuale ed il principio è già contenuto all‘art. 125 del R.D. n. 368/1904. L‘art. 32 dello Statuto del Consorzio stabilisce che i Ruoli sono annuali. Ne consegue che l‘obbligazione contributiva ha carattere unitario nell‘anno e che quindi il contributo di bonifica non può essere frazionato, ma deve essere pagato comunque per l‘intera annualità da un unico soggetto. Pertanto gli effetti nascenti dalle variazioni del titolo di proprietà, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell‘anno successivo a quello di variazione patrimoniale ed il tributo da pagare è riferito all‘intero anno. 

Fabbricati inagibili o disabitati

La legge fondamentale sulla bonifica, il  R.D. 13 febbraio 1933 n. 215  attribuisce l’onere dei contributi di bonifica al proprietario degli immobili indipendentemente dall’uso che egli fa del bene (art. 10 e art 17) come confermato anche dal codice civile (art. 860). La legge non qualifica la natura o la destinazione degli immobili, avendo voluto comprendere tutte le categorie d’immobili avvantaggiate dalla bonifica. D’altronde ai fini della bonifica l’edificio comporta un costo di esercizio identico a quello di un fabbricato abitato e o agibile.

Comproprietari

Il contributo di bonifica ha natura giuridica di onere reale unitario che grava su ogni singolo bene immobile ricadente nel comprensorio che trae beneficio dalla bonifica, a prescindere dalla concreta presenza di più comproprietari dello stesso bene. Il Consorzio quindi, non ha la possibilità di frazionare il contributo di bonifica tra i comproprietari dell’immobile. La suddivisione del contributo di bonifica può realizzarsi solamente in caso di scioglimento della comunione, mentre l’indicazione del primo intestatario al quale indirizzare l’Avviso di Pagamento e  Cartella, può essere cambiata su richiesta sottoscritta sia dal richiedente che dagli altri comproprietari. Alla richiesta deve essere allegata copia di valido documento di identità di tutti i comproprietari.

 Diritti di notifica

Ai sensi del decreto legislativo 27 aprile 2001 n. 193 art. 3, le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88. Va comunque ricordato che l’utente dovrebbe avere ricevuto in precedenza l’avviso di pagamento.

Pertanto l’invio della cartella è stato determinato dal mancato pagamento dell’avviso di pagamento iniziale.

Ruolo

Il RUOLO è l‘elenco dei contribuenti e delle somme da essi dovute formato dall‘ufficio ai fini della riscossione diretta da parte del consorzio e a mezzo del concessionario. L‘iscrizione nei ruoli costituisce una modalità di riscossione delle imposte ai sensi dell‘articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il Consorzio risulta abilitato ad effettuare la riscossione tramite RUOLO ai sensi dell‘articolo 17 comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1999.

La modalità di riscossione utilizzata dal Consorzio si configura, ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999, come ‘‘Riscossione spontanea a mezzo RUOLO‘‘ in quanto l‘iscrizione a RUOLO non deriva da inadempimento.

Ricorso contro l‘iscrizione a ruolo

(su avviso di pagamento) avverso l’iscrizione a ruolo l’utente può presentare ricorso e chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazioni d’iscrizione, presentando richiesta direttamente al Consorzio, ai sensi dell’art. 32 dello statuto consorziale.

Ricorso avverso la cartella di pagamento

Il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere presentato in base alle seguenti modalità e termini. E‘ possibile presentare ricorso sia in via amministrativa sia giudiziaria.

  • In via amministrativa il ricorso si propone alla Giunta Consorziale nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, al fine di denunciare errori materiali o duplicazioni dell‘iscrizione.
  • In via giudiziaria è possibile contestare la legittimità del potere impositivo del Consorzio mediante ricorso da formularsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (con facoltà di richiedere anche la sospensiva). In via giudiziaria è possibile altresì contestare il quantum del contributo mediante ricorso dinanzi al TAR Veneto impugnando i provvedimenti amministrativi di determinazione del contributo medesimo nel termine di 60 giorni dalla loro pubblicazione (anche in questa ipotesi è prevista la possibilità di richiedere la sospensiva).