CONCESSIONI IDRAULICHE – DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA
Con Delibera n. 3260 del 15.11.2002 (e successive modifiche ed integrazioni), la Giunta Regionale ha affidato ai Consorzi di Bonifica, in delegazione, la gestione amministrativa dei corsi d‘acqua pubblici, nonché le funzioni di polizia idraulica. Nel mese di Ottobre 2004 il Consorzio di Bonifica ha sottoscritto, con la Regione del Veneto, la convenzione che formalizza i compiti di cui alla DGR 3260/2002, divenendo, per il proprio comprensorio, l’Ente competente per il rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche.
In forza di questo, il Consorzio di Bonifica rilascia Concessioni Idrauliche a titolo di precario per le opere da realizzarsi in fregio sia ai collettori di bonifica sia a tutte le “acque pubbliche” presenti nel Comprensorio.
Più precisamente vengono rilasciate Concessioni per la realizzazione di scarichi, attraversamenti, ponti, tombinamenti, sfalci e spazi acquei, ed Autorizzazioni/Licenze per opere da realizzarsi in fascia di rispetto fluviale quali fabbricati, recinzioni, parallelismi ecc..
Per quanto concerne le distanze minime da rispettare per la realizzazione di opere in fregio ai collettori di bonifica a tutt’oggi valgono i Regi Decreti del 1904 nr. 368 e nr. 523. In particolare il R.D. n. 368/1904 (corsi d‘acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione) all’ Art. 133, comma a) prescrive che “Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d‘acqua, strade, argini ed altre opere di una bonificazione: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo movimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l‘importanza del corso d‘acqua”. Il R.D. n. 523/1904 (acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese), all’ Art. 96, comma f) prescrive che “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Le Concessioni idrauliche sono in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l‘obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
d) con l‘obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del Regolamento di polizia delle opere pubbliche affidate al Consorzio.
e) con l‘obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenuta necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.
f) con l‘obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 586 del 06 dicembre 2023. Aggiornamento degli importi dei rimborsi spese per istruttoria concessioni e pareri, canoni, cauzioni e rilascio copie documenti
Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del Demanio Idrico allegata alla Delibera n. 586/2023 del 06 dicembre 2023.
Il codice IBAN del Consorzio per pagamenti a mezzo bonifico bancario, valido dal 1° febbraio 2017 è IT 58O0103002010000001813846, banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA
PARERI TECNICI E PARERI IDRAULICI
Per tutti gli interventi di trasformazione territoriale che possono comportare una modifica alla risposta idraulica del territorio od un alterazione del regolare deflusso delle acque, il Consorzio di Bonifica rilascia il proprio parere tecnico (tombinamenti, accessi carrai. Ecc..) od idraulico (lottizzazioni, interventi diretti ecc…) da allegare ai documenti da presentare alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo abilitativo.
Interventi che comportano il tombinamento di fossi privati, sono di norma autorizzati esclusivamente per la realizzazione di accessi carrai per accedere a fondi di proprietà da una viabilità pubblica. L’accesso dovrà avere una larghezza massima di ml 8,00 ed il manufatto, opportunamente dimensionato, dovrà avere caratteristiche tecniche tali da non risultare d’ostacolo al regolare deflusso delle acque. Per interventi di tombinamento di lunghezza maggiore di ml 8,00, affinché possa quantomeno essere istruita la pratica, dovrà essere fornita una relazione che dimostri il mantenimento dei volumi d’invaso preesistenti, nonché una valida motivazione che stabilisca l’indispensabilità della realizzazione del tombinamento.
Dovrà in ogni caso essere effettuato il rilievo del fosso oggetto di intervento fino alla confluenza nel ricettore demaniale, al fine di verificarne la funzionalità idraulica complessiva.
Interventi di trasformazione territoriale più complessi, quali d esempio lottizzazioni, nuove viabilità ecc.., che comportano un incremento di impermeabilizzazione superiore a mq 1.000, dovranno essere corredati da una dettagliata Relazione di Compatibilità Idraulica che dimostri l’invarianza idraulica dell’area oggetto di trasformazione.
Attenzione: importante novità.
Le Relazioni di Compatibilità Idraulica, dovranno essere redatte secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 1322/2006 e ss.mm.ii., imponendo un Tempo di Ritorno di 50 anni ed utilizzando le curve di possibilità pluviometrica calcolate nello studio commissionato da ANBI Veneto consultabile cliccando qui.
Le curve di possibilità pluviometrica contenute nello studio di ANBI Veneto sostituiscono le precedenti (ancora disponibili più sotto in questa pagina) riportate nelle linee guida elaborate dalla Struttura Commissariale in data 3 agosto 2009 scaricabili cliccando qui.
Fino alla data del 31/12/2021, al fine di agevolare la transizione ai nuovi parametri delle curve di possibilità pluviometrica, sarà possibile utilizzare indifferentemente i parametri delle curve presenti in entrambi gli studi. Rimangono comunque valide e attuali tutte le altre indicazioni e prescrizioni tecniche contenute nelle Linee Guida commissariali.
Sono proposti ai Professionisti due strumenti di verifica del calcolo dei volumi da reperire per assicurare l’invarianza idraulica (ex DGRV 10 maggio 2006 n. 1322 e ss.mm.ii.). I due metodi proposti sono stati implementati su altrettanti fogli di calcolo e corredati da brevi istruzioni sul loro corretto utilizzo e sulla teoria che li supporta.
Nuovi strumenti di calcolo
Nella fase transitoria, fino al 31/12/2021, sono disponibili e utilizzabili sia i fogli di calcolo che implementano le curve di possibilità pluviometrica “commissariali” che le più recenti fornite da ANBI Veneto.”
Di seguito i link ai files in uso fino alle fine del 2021:
Metodo dell’invaso- Note teoriche e guida all’uso
Metodo delle piogge – Note teoriche e guida all‘uso
Metodo dell‘invaso per curve di possibilità pluviometrica a tre parametri
Metodo delle piogge per curve di possibilità pluviometrica a tre parametri
Download modulistica
Clicca qui per scaricare i fac-simili delle domande da presentare al fine di ottenere il parere o la concessione idraulica per le opere da realizzare e l‘elenco degli elaborati da allegare alla relazione di compatibilità idraulica.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l‘ufficio Pianificazione e Pareri ai seguenti numeri:
tel 041-5459111