LA TRANSITABILITA’ LUNGO CANALI E ARGINI: UN TEMA MOLTO SENTITO CHE RICHIEDE CHIAREZZA.

Quando pensiamo ad un corso d’acqua diamo per scontato che, essendo l’acqua “pubblica”, anche il letto, le sponde e gli argini appartengano al Demanio e siano liberamente accessibili; invece, nella maggior parte dei casi (e per la quasi totalità dei corsi d’acqua gestiti da Acque Risorgive) buona parte delle sponde e degli argini, se presenti, sono di proprietà dei frontisti.

Per la loro funzione, però, strettamente interconnessa con l’opera idraulica (il corso d’acqua) tali sponde ed argini non possono essere manomessi e la loro gestione e manutenzione è curata dal Consorzio di bonifica; solo il personale ed i mezzi consorziali (o di imprese incaricate dal Consorzio) possono transitare sugli argini per garantire la sorveglianza o gli interventi di competenza.

Dal punto di vista giuridico, la materia è regolamentata da due norme.

  • Il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”, stabilisce che gli argini sono “pubblici”, intendendo che sono parte integrante dell’opera idraulica;
  • per i canali di bonifica, il Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” all’art. 134 comma e) vieta “a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza” anche “il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto”.

Anche il citato Regio Decreto 523 precisa, all’art. 59, che la transitabilità può essere consentita solo se viene richiesta da Amministrazioni pubbliche, fatta salva la necessità di espropriare il corpo arginale qualora il sedime dello stesso non sia demaniale.

La norma pertanto è chiara: il transito di per sé non è consentito, a meno che non vi sia una Concessione o Licenza rilasciata dal Consorzio ad un Ente (Comune, Provincia, Città Metropolitana) che lo renda fruibile, nonché l’esproprio nel caso il sedime sia in proprietà privata.

Due tratti del Rio Storto a Martellago. Dove c’è un percorso ciclo/pedonale si transita, dove non c’è, non si può passare.

 

Riassumendo: la funzione pubblica degli argini è determinata dal fatto che sono opere di contenimento delle acque di piena, ma sono per lo più catastalmente proprietà privata. Per essere fruibili e transitabili al pubblico occorre un esproprio da parte di un Ente pubblico e la concessione da parte Consorzio di bonifica per realizzare un percorso pubblico (percorso naturalistico/pista ciclabile).

Nel caso di canali non arginati, la situazione è simile: solo il personale ed i mezzi consorziali (o di imprese incaricate dal Consorzio) possono transitare, per garantire la sorveglianza o gli interventi di competenza, sulla c.d. “fascia di rispetto idraulico” larga 4 mt dal ciglio del canale o dal piede a campagna dell’argine, che i proprietari hanno l’obbligo di lasciare transitabili e libere, a meno che non siano rese fruibili a tutti nei modi sopra descritti.

Per questa ed altre informazioni scarica e leggi l’opuscolo Rispetta il tuo canale e le FAQ sulla transitabilità di argini e canali.

Inoltre, nella mappa qui sotto sono evidenziali in colore azzurro solo i percorsi ciclo-pedonali già realizzati in fregio ai corsi d’acqua consortili.
In giallo sono evidenziati i principali percorsi naturalistici/ciclabili esterni al comprensorio di bonifica, facenti parte di una rete di mobilità lenta di larga scala.