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Lo Statuto è stato approvato con deliberazione dell‘Assemblea Consorziale n. 32/2010 del 11/12/2010, modificato agli artt 2, 18 e 19 con delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 89/2018 in data 27.11.2018 e all’art 9 con Delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 101/2019 in data 25.06.2019, esecutiva come da comunicazione della Direzione Difesa del Suolo Regionale 10.07.2019 n. 305997.

STATUTO

(Allegato alla delibera dell’Assemblea N. 101/2019 in data 25/06/2019)

 

CAPO I
NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA’ – COMPRENSORIO – PERIMETRO

Art. 1 – Natura giuridica – sede      

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 100.430,00 che ricadono nelle seguenti province e comuni:

a)    nella PROVINCIA DI VENEZIA, in tutto o in parte nei comuni di:

Campagna Lupia                           ha            1.569,00

Campolongo Maggiore                 ha               407,00

Camponogara                               ha               713,00

Dolo                                               ha            1.827,00

Fiesso d’artico                               ha               631,00

Marcon                                          ha.           2.495,33

Martellago                                     ha.           2.053,65

Mira                                               ha            5.092,00

Mirano                                           ha            4.566,00

Noale                                             ha.           2.498,52

Pianiga                                          ha            2.005,00

Quarto d’Altino                              ha.           2.234,85

Salzano                                         ha.           1.700,98

Santa Maria di Sala                       ha            2.797,00

Scorzè                                           ha.           3.390,61

Spinea                                           ha.           1.480,56

Stra                                                ha               195,00

Venezia (terraferma)                     ha.         10.837,74

Totale provincia di Venezia           ha.         46.494,24

b)    nella PROVINCIA DI PADOVA, in tutto od in parte nei comuni di

Borgoricco                                     ha            2.049,00

Cadoneghe                                    ha            1.285,00

Campodarsego                             ha            2.561,00

Camposampiero                           ha            2.107,00

Camposanmartino                        ha               957,00

Cittadella                                       ha               681,00

Curtarolo                                       ha            1.226,00

Loreggia                                        ha            1.903,00

Massanzago                                  ha            1.322,00

Noventa padovana                        ha                 59,00

Padova                                          ha                 40,00

Piombino Dese                              ha.           2.973,83

Piove di Sacco                              ha               254,00

San Giorgio delle Pertiche            ha            1.880,00

San Giorgio in Bosco                    ha            1.285,00

San Martino di Lupari                    ha            2.138,00

Santa Giustina in Colle                  ha            1.789,00

Tombolo                                        ha            1.109,00

Trebaseleghe                                ha.           2.986,25

Vigodarzere                                   ha            1.991,00

Vigonza                                         ha            3.231,00

Villa del Conte                               ha            1.732,00

Villanova di Camposampiero        ha            1.218,00

Totale provincia di Padova           ha.         36.777,08

c)    nella PROVINCIA DI TREVISO, in tutto o in parte nei comuni di:

 

Casale sul Sile                               ha.           2.398,77

Casier                                            ha.           1.316,30

Castelfranco Veneto                     ha            1.511,00

Istrana                                           ha.              481,00

Mogliano Veneto                           ha.           4.593,49

Morgano                                        ha.              509,68

Preganziol                                     ha.           1.831,61

Resana                                          ha.           1.480,93

Treviso                                          ha.              278,86

Vedelago                                       ha.              305,61

Zero Branco                                  ha.           2.451,43

Totale provincia di Treviso            ha.         17.158,68

Totale del comprensorio                  ha.       100.430,00

Art. 2 – Finalità

  1. Il consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:
    1. la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
    2. la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
    3. l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi  comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
    4. il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
    5. l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte  le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
    6. l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
    7. il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque, la realizzazione di aree di laminazione, la gestione della risorsa idrica, la realizzazione di fasce tampone e corridoi ecologici anche per quanto attiene le opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
    8. ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso plurimo delle acque;
    9. l’utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l’approvvigionamento alle imprese produttive;
    10. l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;
    11. la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica. 

Art. 3 – Comprensorio

  1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di 100.430,00 che ricadono nelle seguenti province e comuni:
  1. a) nella PROVINCIA DI VENEZIA, in tutto o in parte nei comuni di:

Campagna Lupia                           ha            1.569,00

Campolongo Maggiore                 ha               407,00

Camponogara                               ha               713,00

Dolo                                               ha            1.827,00

Fiesso d’artico                               ha               631,00

Marcon                                          ha.           2.495,33

Martellago                                     ha.           2.053,65

Mira                                               ha            5.092,00

Mirano                                           ha            4.566,00

Noale                                             ha.           2.498,52

Pianiga                                          ha            2.005,00

Quarto d’Altino                              ha.           2.234,85

Salzano                                         ha.           1.700,98

Santa Maria di Sala                       ha            2.797,00

Scorzè                                           ha.           3.390,61

Spinea                                           ha.           1.480,56

Stra                                                ha               195,00

Venezia (terraferma)                     ha.         10.837,74

Totale provincia di Venezia           ha.         46.494,24

  1. b) nella PROVINCIA DI PADOVA, in tutto od in parte nei comuni di

Borgoricco                                     ha            2.049,00

Cadoneghe                                    ha            1.285,00

Campodarsego                             ha            2.561,00

Camposampiero                           ha            2.107,00

Camposanmartino                        ha               957,00

Cittadella                                       ha               681,00

Curtarolo                                       ha            1.226,00

Loreggia                                        ha            1.903,00

Massanzago                                  ha            1.322,00

Noventa padovana                        ha                 59,00

Padova                                          ha                 40,00

Piombino Dese                              ha.           2.973,83

Piove di Sacco                              ha               254,00

San Giorgio delle Pertiche            ha            1.880,00

San Giorgio in Bosco                    ha            1.285,00

San Martino di Lupari                    ha            2.138,00

Santa Giustina in Colle                  ha            1.789,00

Tombolo                                        ha            1.109,00

Trebaseleghe                                ha.           2.986,25

Vigodarzere                                   ha            1.991,00

Vigonza                                         ha            3.231,00

Villa del Conte                               ha            1.732,00

Villanova di Camposampiero        ha            1.218,00

Totale provincia di Padova           ha.         36.777,08

  1. c) nella PROVINCIA DI TREVISO, in tutto o in parte nei comuni di:

Casale sul Sile                               ha.           2.398,77

Casier                                            ha.           1.316,30

Castelfranco Veneto                     ha            1.511,00

Istrana                                           ha.              481,00

Mogliano Veneto                           ha.           4.593,49

Morgano                                        ha.              509,68

Preganziol                                     ha.           1.831,61

Resana                                          ha.           1.480,93

Treviso                                          ha.              278,86

Vedelago                                       ha.              305,61

Zero Branco                                  ha.           2.451,43

Totale provincia di Treviso            ha.         17.158,68

Totale del comprensorio                  ha.       100.430,00
 

Art. 4 – Perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza

1.      Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge in senso orario, partendo da sud (Mestre):

ciglio sud-est della via Miranese dal cavalcaferrovia della linea Venezia – Trieste fino alla località Giustizia seguendo il ciglio ovest della strada della Giustizia, con deviazione verso sud lungo via Pasquale Stanislao Mancini e dopo l’attraversamento della linea ferroviaria si prosegue ad ovest lungo il ciglio nord – ovest della strada del Parco Ferroviario, il lato ovest della tangenziale fino all’attraversamento della stessa in prossimità della rampa di uscita verso la rotatoria di Marghera; prosegue quindi fino al limite ovest di via Francesco Carrara e poi verso sud fino a via della Fonte; prosegue verso est lungo il ciglio sud di via della Fonte fino a via Cesare Beccaria; segue il lato ovest di via Beccaria fino al tratto terminale di via del Lavoratore, prosegue lungo il ciglio sud verso est fino a raggiungere via fratelli Bandiera; prosegue sul ciglio ovest di via fratelli Bandiera fino alla S. R. 11 “Padana inferiore”; fino all’argine sinistro dell’ex canale Bondante di Sopra; l’argine sinistro di detto canale fino all’argine sinistro del Naviglio Brenta; l’argine destro del canale Bondante di Sotto dall’argine destro del Naviglio Brenta fino al Taglio Barbieri; il Taglio Barbieri fino alla Laguna Veneta; la Laguna Veneta fino alla valle Serraglia; il confine nord della valle Serraglia fino all’argine destro del canale Nuovissimo; l’argine destro del canale Nuovissimo fino all’argine sinistro del canale Fiumazzo; l’argine sinistro del canale Fiumazzo fino all’argine sinistro del Brenta abbandonato; l’argine sinistro del Brenta abbandonato (strada provinciale Dolo – Piove di Sacco) fino al ciglio destro del Naviglio Brenta (Dolo); il ciglio sinistro del Naviglio Brenta fino all’argine sinistro del Brenta (Stra); l’argine sinistro del Brenta fino al ponte di Curtarolo; il ciglio est della strada statale Padova – Cittadella fino a porta Padova in Cittadella; la Riviera Ospedale fino a porta Treviso;  la strada Cittadella – Castelfranco Veneto da porta Treviso in Cittadella fino al confine tra i comuni di Cittadella e Galliera Veneta; il confine del Comune di Galliera Veneta; ancora la strada Cittadella – Castelfranco Veneto fino all’incrocio con il torrente Muson dei Sassi in Castelfranco Veneto; il torrente Muson dei Sassi fino alla strada vicinale Cà Rossa; il ciglio sud della strada vicinale (catastale) Cà Rossa fino al confine con il comune di Resana; il ciglio ovest della strada vicinale (catastale) Zatteri fino al punto di intersezione tra i confini dei fogli I° e III° del Comune di Resana ed il foglio 21 (ex VIII° – Sez. C) – del Comune di Castelfranco Veneto; i confini tra i fogli I° e III° del comune di Resana fino alla strada comunale della Brentanella; il ciglio sud della strada stessa fino all’incrocio con il canale Musonello (o roggia Brentanella); la sponda destra del canale Musonello fino alla strada Bolimbaghi; il ciglio sud della strada Bolimbaghi fino alla roggia Acqualonga (o roggia Brentanella); il ciglio destro della roggia stessa fino al fiume Marzenego; il ciglio ovest della S. R.307 in direzione nord-est fino alla S. R. 245 fino al municipio di Resana. Dalla strada comunale che da Resana va a Casacorba (attraverso località alla Croce e centro di Castelminio) fino al fiume Zero, da questo, lungo la strada Casacorba-Piombino Dese, nel tratto compreso fra lo Zero ed il Siletto fin presso la casa Fantinello in contrada Mattonessa; quindi da una strada campestre parallela al Siletto a circa 200 m verso nord; dalla strada rotabile fino al molino Persico; da un ramo dello stesso Siletto – confine tra i Comuni di Morgano e Vedelago – salente verso nord; indi da una spezzata in direzione di levante che tocca la comunale che conduce ad Ospedaletto; poi attraverso la contrada Vallonghi e per Ca’ Vanini giunge alla casa Duregon; scendendo lungo la strada che passando per il molino Barbasso, arriva al Morer; lungo la strada comunale del Morer sino a sud del centro di Badoere in località Castagnola; da una linea sinuosa che da detta località attraverso le contrade Bosco, Bertoneria, Dosson, Cannaregio e Zaccheria raggiunge lo scolo Serva all’incrocio dei comuni di Treviso, Zero Branco, Preganziol; dallo scolo Serva fino alla strada Sambughè – S. Trovaso, da questa strada alla statale n. 13 “Terraglio” all’altezza della Villa Franchetti.

       Verso nord lungo detta strada statale n. 13 “Terraglio” fino alla strada comunale del Mozzato; lungo la linea che dalla strada comunale del Mozzato va fino alla località Speronello, quindi la strada Zermanesa fino a Borgo Furo e successivamente la strada dei Gelsomini fino a Ca’ Vianello, quella di S. Antonino fino alla località omonima; il fiume Sile fino alla botte a sifone delle Trezze (canale Vela).

       Lungo i canali Nuovo Taglietto, Sette Soleri, Lovigno, Silone, Taglietto e Siloncello fino allo sbocco del canale S. Maria; quindi (seguendo l’argine di conterminazione lagunare) ai margini della palude di Cona ed il canale Osellino, con deviazione all’esterno della zona aeroportuale di Tessera fino alla statale n. 14 “Triestina”; lungo la linea ferroviaria Venezia-Mestre per il tratto compreso fra il Forte di Marghera, il Cavalcavia di Corso del Popolo in Mestre, fino al suo incrocio con la linea ferroviaria Mestre-Trieste, all’altezza del punto di partenza di via Miranese, mentre il perimetro di contribuenza è quello definito in base alle disposizione dell’art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Sezione I – Elenco organi

Art. 5 – Organi del Consorzio

  1. Sono organi del Consorzio:

a)      l’assemblea;

b)      il consiglio di amministrazione;

c)      il Presidente;

d)      il revisore dei conti.

Sezione II – L’Assemblea

Art. 6 – Composizione

1.      L’assemblea è composta da:

a.               venti consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’ente e tenuti a pagare il contributo consortile;

b.               un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;

c.               un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;

d.               tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio.

2.      Le norme disciplinanti l’elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Art. 7 – Competenze

1.      L’assemblea determina l’indirizzo amministrativo del consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.

2.      Spetta all’assemblea:

a)               eleggere tra i consiglieri eletti dai consorziati, con deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, quattro componenti del Consiglio di amministrazione e tra questi, con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente;

b)               adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;

c)               adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;

d)               approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;

e)      adottare l’elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;

f)                adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;

g)               adottare il regolamento per le elezioni;

h)               adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;

i)                convocare le elezioni  per il rinnovo degli organi consortili;

j)                delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;

k)               deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;

l)                deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;

m)             delibera su bilancio ambientale;

n)               deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto dell’art. 10, lett. k);

o)               deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell’ente, sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, eccetto quelli relativi a procedure di lavori pubblici e alle servitù per i quali è competente il Consiglio di amministrazione;

p)               deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni consultive, su materie di sua competenza;

q)               deliberare la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica;

r)                deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e di cui all’art. 18 del presente Statuto.

Art. 8 – Convocazione

1.      L’assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.

2.      Le riunioni dell’assemblea hanno luogo nella sede del consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

3.      La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La convocazione si intende regolarmente effettuata anche mediante consegna dell’avviso a mano, entro lo stesso termine di cui al precedente comma. La convocazione di cui ai precedenti commi può essere fatta anche per telefax o posta elettronica certificata, qualora il membro dell’Assemblea abbia espressamente richiesto una di tali modalità di avviso, con comunicazione scritta, modificabile in qualsiasi momento, indicante il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le convocazioni o comunicazioni.

4.      L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione.

5.      In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.

6.      Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei consiglieri.

7.      L’assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del revisore dei conti.

8.      L’assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9.      Assume la presidenza provvisoria il Consigliere che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

10.   Nella prima riunione l’Assemblea procede all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.

Sezione III – Consiglio di amministrazione

Art. 9 – Composizione

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a), e da un rappresentante regionale, nominato dalla Giunta regionale, che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Competenze

1.      Spetta al consiglio di amministrazione:

a)     approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;

b)     nominare i componenti dei seggi elettorali;

c)     deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;

d)     predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;

e)     provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

f)      predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni,  il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

g)     definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;

h)     deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;

i)       deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e del bilancio preventivo, deliberati dall’assemblea;

j)       definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;

k)     deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;

l)       deliberare sui progetti  e sulle perizie di variante;

m)    disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;

n)     deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi e le altre autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;

o)     disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;

p)     predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

q)     deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;

r)      proclamare i risultati delle votazioni dell’assemblea e gli eletti;

s)      dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall’assemblea;

t)       provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempreché non ritenga di sottoporle all’esame dell’assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva;

u)     proporre all’Assemblea consortile, riguardo al perseguimento delle finalità dell’ente, sulla costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali sui beni immobili, salvo poter deliberare su servitù e nell’ambito di procedure riguardanti lavori pubblici.

Art. 11 – Provvedimenti di urgenza

1.   In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell’assemblea, il consiglio di amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all’articolo 7, comma 2, lettera k), nonché sulle materie previste al comma 2 lettera n) del medesimo articolo.

2.   Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 12 – Convocazione

1.   Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei volte all’anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

2.   Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

3.   La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni  prima di quello fissato per l’adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. La convocazione si intende regolarmente effettuata anche mediante consegna dell’avviso a mano, entro lo stesso termine di cui al precedente comma. La convocazione può essere fatta anche per telefax o posta elettronica certificata, qualora il membro del Consiglio di Amministrazione abbia espressamente richiesto una di tali modalità di avviso, con comunicazione scritta, modificabile in qualsiasi momento, indicante il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le convocazioni o comunicazioni.

4.   In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

5.   Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

6.   Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione IV – Presidente – Vicepresidente

Art. 13 – Presidente

1.   Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore o altro dirigente limitatamente alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.

2.   Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

a)  convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione;

b)  sovrintende l’amministrazione consorziale;

c)  promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione;

d)  denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;

e)  stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;

f)   delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del consiglio stesso escluse quelle indicate all’art. 10, comma 1 lett. t), e all’art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 14 – Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.

Sezione V – Disposizioni comuni

Art. 15 – Accettazione cariche elettive

1.   L’elezione si perfezione con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10, comma 1 lettera r).

2.   Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede l’assemblea nella prima seduta.

3.   L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del consiglio di amministrazione si perfeziona con l’accettazione della carica dichiarata seduta stante all’assemblea o comunicata al consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.

4.   In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del consiglio di amministrazione, l’assemblea  procederà a nuova elezione.

Art. 16 – Durata cariche elettive

1.   Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni.

2.   Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

3.   Le elezioni dell’assemblea potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 17 – Scadenza cariche elettive

1.   I componenti dell’assemblea entrano in carica all’atto della scadenza dell’amministrazione uscente.

2.   Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui all’art. 15.

3.   Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 18 – Cessazione cariche elettive

  1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato dell’Assemblea, per le seguenti cause:
    1. dimissioni;
    2. decadenza che viene pronunciata con decorrenza ex tunc dall’Assemblea quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica, se non sanata;
    3. annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
    4. accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
    5. mancata partecipazione all’assemblea o al consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
    6. inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 23.
  2. La cessazione della carica di Presidente, Vice Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione può inoltre avvenire a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza dei presenti in Assemblea, tra i quali almeno undici Consiglieri elettivi. La mozione di sfiducia non può essere diretta contro il membro del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 9, comma 1, lettera d).

Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

  1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate all’Assemblea, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate a norma di legge ed inoltrate al protocollo o a mezzo di posta elettronica certificata, o di raccomandata, o per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
  2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci con decorrenza ex tunc.
  3. L’Assemblea deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del presente Statuto. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell’Assemblea a norma dell’art.20 comma 4 del presente Statuto.
  4. La decadenza è pronunciata con decorrenza ex tunc dall’assemblea, previa comunicazione dei motivi all’interessato.

Art. 20 – Vacanza cariche elettive

1.   Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione dell’assemblea – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.

2.   I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

3.   Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese l’assemblea per provvedere alla loro sostituzione.

4.   Nel caso che il numero dei componenti assegnati all’assemblea scenda al di sotto della maggioranza, dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo II della legge regionale recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, nonché dallo specifico regolamento elettorale.

Art. 21 – Validità adunanze

1.   Le adunanze dell’assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

2.   Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 22 – Segreteria organi consorziali

1.   Il direttore del consorzio assiste alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

2.   La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore o da un dirigente o funzionario delegato dal direttore medesimo.

3.   Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

4.   Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione altri funzionari del consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 23 – Astensioni

1.   Il consigliere o il componente del consiglio di amministrazione che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

2.   La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 24 – Votazioni

1.   Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

2.   Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

3.   Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 25 – Verbali adunanze

1.   Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.

2.   I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni

1.   Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’albo del consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

2.   Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile, che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del consorzio.

Art. 27 – Copia deliberazioni

  1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui all’articolo 26.

Sezione VI –  Il Revisore dei Conti

Art. 28 – Costituzione, funzioni, durata

1.   Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”.

2.   Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall’ufficio:

a)  i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b)  i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c)  coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;

d)  coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

e)  coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

f)   coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;

g)  coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h)  coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.

3.   Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell’assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

4.   Il revisore dei conti  rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

5.   Il revisore dei conti:

a)  vigila sulla gestione del consorzio;

b)  presenta all’assemblea una relazione contenente il proprio parere sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo;

c)  accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d)  esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

6.   Il revisore dei conti assiste alle adunanze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.

7.      Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

8.      Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa, decade dalla carica.

9.      In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi dalla vacanza.

10.  Il revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.

11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 8.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Struttura operativa

1.   La struttura operativa del consorzio è definita dal piano di organizzazione variabile.

2.   Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore.

3.   Il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull’andamento della gestione consortile al Presidente e all’amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al consorzio.

Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

1.   La gestione del consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio.

2.   L’esercizio finanziario del consorzio coincide con l’anno solare.

3.   Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

4.   Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

5.   Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

6.   Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il consiglio di amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l’adozione di apposita deliberazione, da comunicare all’assemblea.

CAPO IV

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 31 – Piano di riparto dei contributi consortili e piano di classifica degli immobili.

1.   Le spese di funzionamento del consorzio di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali, sono ripartite a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base del piano di riparto dei contributi consortili e del piano di classifica degli immobili in conformità con quanto previsto all’art. 38 della L.R. n. 12/2009.

2.   I predetti piani, adottati dall’assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

Art. 32 – Ruoli di contribuenza

1.   I ruoli annuali, resi esecutivi, saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

2.   Sull’iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.

3.   Dette richieste andranno presentate direttamente al consorzio.

Art. 33 – Riscossione dei contributi

1.   La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.

2.   Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 34 – Servizio di tesoreria

  1. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

CAPO V

INDIRIZZO-CONTROLLO-GESTIONE

Art. 35 – Funzioni e responsabilità

1.   I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2.   Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3.   Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 13.

4.   I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 36 – Dirigenza

1.   Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del consorzio.

2.   Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)  le responsabilità  delle procedure  d’appalto e di concorso;

c)  la stipulazione dei contratti;

d)  gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all’art. 30, comma 1;

e)  gli atti di amministrazione  e di gestione del personale;

f)   i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;

g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h)  gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del consorzio.

3.   Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al comma 2 lettere a), c) ed f).

4.   I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del consorzio, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

  • approvato con delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 9/10 in data 10/05/2010;
  • approvato dalla Giunta Regionale in data 22/06/2010, con obbligo di adottare formalmente alcune modifiche, come comunicato con prot. della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 347223/41.15 del 23/06/2010
  • risposta del Consorzio prot. n. 2758 del 15/07/2010;
  • risposta della Regione Veneto prot. n. 576422 del 04/11/2010 di accoglimento delle osservazioni;
  • approvato con delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 32/10 in data 11/12/2010, con modifiche disposte dalla Giunta Regionale